Regolamento
Regionale
Art.
1. Costituzione e scopi
La
Sezione Emilia-Romagna dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti,
associazione apolitica senza finalità di lucro, persegue i
seguenti scopi:
-
promuovere il perfezionamento professionale dei traduttori e degli
interpreti;
-
tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri soci;
-
garantire sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori
condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, dei traduttori
e degli interpreti.
Ai
sensi dell'Art. 25 dello Statuto Nazionale dell'A.I.T.I. e in conformità
alle leggi vigenti, la Sezione Emilia-Romagna è disciplinata
dal presente regolamento.
Art.
2. Sede e rappresentanza
La
sede della Sezione Emilia-Romagna è presso la presidenza regionale
e il Presidente ne ha la rappresentanza.
Art.
3. Fondi
Le
entrate della Sezione sono costituite da :
-
quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
-
finanziamenti;
-
donazioni;
La
destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo
approvato.
Art.
4. Soci
Per
la descrizione delle categorie dei Soci (Ordinari, Praticanti, Onorari,
Aggregati) si fa espresso riferimento all'Art. 5 dello Statuto Nazionale.
Possono fare parte dell'A.I.T.I. Emilia-Romagna soltanto coloro che
abbiano il domicilio professionale nella Regione Emilia-Romagna, i
quali svolgano l'attività di traduttore o interprete e presentino
regolare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento
per l'ammissione.
Art.
5. Ammissioni
Per
la documentazione e i requisiti per l'ammissione si rimanda al Regolamento
Nazionale.
Art.
6. Tasse e quote
L'ammontare
della tassa di iscrizione per i nuovi soci e della quota associativa
viene fissato annualmente dall'Assemblea Regionale Ordinaria su proposta
del C.D.R. I pagamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei
termini previsti dallo Statuto (Art. 7) e secondo la procedura indicata
dal C.D.R. con la lettera circolare ai soci.
I
soci che, alla data dell'Assemblea Annuale, non abbiano ancora provveduto
al versamento della quota e risultino morosi, sono sospesi dal diritto
di usufruire dei servizi dell'Associazione.
Qualora
il 31 dicembre dell'anno di riferimento non abbiano ancora provveduto
a regolare la propria posizione, sono considerati decaduti.
Art.
7. Diritti e doveri dei soci
I
soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di essere eletti
alle cariche sociali, nonché a fruire dei servizi dell'Associazione.
Fermo
restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'Art. 8 dello
Statuto, i soci sono tenuti anche a:
-
osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e Regionale e le Delibere
degli organi sociali;
-
cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da
ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;
-
provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie
entro i termini stabiliti;
-
provvedere entro i termini stabiliti dal C.D.R. all'invio della dichiarazione
di non incompatibilità con l'Art. 5 dello Statuto.
Art.
8. Organi della Sezione Regionale
Gli
organi dell'A.I.T.I. Emilia-Romagna sono:
-
l'Assemblea dei soci
-
il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere
-
il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.), il Comitato Esecutivo,
il Collegio dei Sindaci Revisori anche in funzione di Probiviri.
Art.
9. Assemblea
L'Assemblea
dei soci è composta da tutti i soci della sezione Emilia-Romagna
dell'A.I.T.I. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno e, straordinariamente
su richiesta del C.D.R. o di un terzo dei soci in regola con il pagamento
delle quote. L'avviso di convocazione viene diramato dal Presidente
per iscritto almeno ventun giorni prima della data prevista per la
riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l'O.d.g.
L'Assemblea è l'organo sovrano della sezione A.I.T.I. dell'Emilia-Romagna.
Spetta
all'Assemblea ordinaria:
a)
deliberare in merito all'indirizzo e all'attività della sezione;
b)
approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere;
c)
eleggere il Presidente e il Vice Presidente, il C.D.R. e il Collegio
dei Sindaci Revisori/Probiviri;
d)
decidere l'eventuale aumento della quota associativa regionale.
Spetta
all'Assemblea straordinaria:
a)
deliberare sulle modifiche del presente regolamento;
b)
deliberare su quant'altro all'O.d.g.
Art.
10. Validità dell'Assemblea - Rappresentanza in Assemblea -
Votazioni
L'Assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente
o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci aventi
diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima
convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3
e, in seconda convocazione, 1/3 dei soci aventi diritto di voto.
I
soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di
farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di
voto, al quale conferiscono una delega scritta. Ogni socio può
essere in possesso di massimo 3 deleghe.
Le
votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che anche solo uno
dei soci presenti non richieda il voto per scrutinio segreto. Le espressioni
di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle
quote, sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere. Le
delibere delle Assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice
dai presenti e votanti ; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate
con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.
Art.
11. Elezioni
Le
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 4 anni
nel corso dell'Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario può
avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto
al Presidente uscente, entro il 31 marzo dell'anno in scadenza del
mandato del Consiglio in carica.
Art.
12. C.D.R.: riunioni - poteri - funzioni
Il
C.D.R. è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli
altri membri (non meno di 5 e non più di 7) eletti ai sensi
dell'Art. 10 dall'Assemblea, per un periodo di 4 anni. Il C.D.R. si
riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno e in via straordinaria
tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario,
o su richiesta di tre consiglieri. La riunione del Consiglio è
presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente o da persona da essi delegata.
Il
C.D.R. discute e delibera:
-
sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del
Tesoriere;
-
su tutte le questioni relative all'attività della Sezione Regionale
nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive
generali dell'Assemblea Nazionale e Regionale e del C.D.N.;
-
sull'ammissione dei soci;
-
sulla decadenza, sulla proposta di esclusione o di espulsione dei
soci nei termini previsti dall'Art. 9 dello Statuto;
-
su tutte le questioni poste all'O.d.g.
Il
Consiglio ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni
a un Comitato Esecutivo e di deliberare sull'istituzione di Commissioni
e gruppi di lavoro, fissando la durata e i termini dell'incarico.
Art.
13. Comitato Esecutivo
Il
Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente, dal Tesoriere e da uno dei restanti membri del Consiglio,
esercita le attribuzioni ad esso delegate dal C.D.R., adottando in
caso di necessità e urgenza delibere di competenza del C.D.R.,
da sottoporsi alla ratifica dello stesso in occasione della prima
riunione.
Art.
14. Cariche sociali
Il
Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige
l'attività in conformità con le delibere del C.D.R.
e dell'Assemblea. Presiede tutte le riunioni e nomina, sentito il
C.D.R. tutte le Commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento
degli scopi sociali. Fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello
stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino
alla scadenza del mandato.
Il
Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi
della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato
dall'Assemblea e/o delle delibere del C.D.R. Cura le entrate e le
uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione
annuale da porre a disposizione dei Sindaci unitamente alle scritture
contabili almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Regionale. Sottopone
i bilanci e la relazione all'esame del C.D.R. e all'approvazione dell'Assemblea.
Deposita i fondi presso una banca approvata dal C.D.R. e ha potere
di firma sul conto bancario intestato alla Sezione Regionale. Può
nominare un Vice Tesoriere.
Tutte
le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art.
15. Segretario
Il
Segretario viene scelto dal Presidente tra i Soci. Custodisce l'archivio
e tutti i documenti dell'Associazione. Assicura i rapporti tra i Soci
della Sezione. Provvede, su incarico del Presidente, alla convocazione
delle Assemblee, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza
ordinaria.
Art.
16. Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri
Il
Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri si compone di tre membri
effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione
del rinnovo delle cariche sociali. I Sindaci restano in carica 4 anni
; devono intervenire, pena la decadenza, alle riunioni del C.D.R.
e hanno funzione di Probiviri. Al proprio interno il Collegio deve
eleggere un Presidente. Le funzioni dei Sindaci e dei Probiviri sono
le medesime previste dagli Artt. 26 e 27 dello Statuto. La carica
di Sindaco-Probiviro non è cumulabile con altra carica all'interno
della Sezione Regionale e comporta l'impossibilità di esercitare
il voto per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione
si renda vacante un posto di Sindaco-Probiviro, subentra il primo
dei non eletti.
Art.
17. Commissioni
Come
precisato dall'Art. 14 e secondo quanto previsto dall'Art. 12, l'attività
dell'A.I.T.I. potrà articolarsi in Commissioni. Ove possibile,
l'incarico di coordinatore di ogni Commissione coinciderà con
quello di membro del C.D.R.
Art.
18. Disciplina dei soci
I
Soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'Art. 7 del
presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da
parte del C.D.R. e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni pronunciate
dal C.D.R. previa audizione dell'interessato. Esse sono:
a)
l'avvertimento;
b)
la censura;
c)
la proposta di esclusione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto;
d)
la proposta di espulsione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto.
L'avvertimento
si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità.
E' rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura
si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità
e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Il
cumulo delle sanzioni a) e b) può dar luogo alla deliberazione
delle proposte di cui ai punti c) e d). Nessuna sanzione può
essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata
A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe.
I
provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono
essere motivati e notificati entro 30 gg. dall'adozione.
Art.
19. Emendamenti
Il
presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza
dei 2/3 dei votanti in sede di Assemblea Straordinaria, purché
l'argomento sia all'O.d.G.
Art.
20. Scioglimento
In
caso di scioglimento della Sezione Regionale ex Art. 25 dello Statuto,
il C.D.N. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da
dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi
necessari per coprire eventuali passività.
Art.
21. Disposizioni finali e transitorie
Per
quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo
Statuto.